Farmacisti ed altri operatori in farmacia: l’obbligo vaccinale per il personale sanitario alla luce del D.L. 44/2021.

Il d.l. n. 44 del 01.04.2021 (norma immediatamente vigente ma che dovrà essere sottoposta al vaglio del Parlamento in sede di conversione),  in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ed al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha previsto che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

Posto quindi che l’obbligo vaccinale riguarda espressamente anche i farmacisti (sia titolari che non titolari, dipendenti e autonomi) ed eventuali altri operatori in farmacia, vediamo quali siano i maggiori obblighi ed adempimenti che riguardano il “sistema farmacia”.

Qual è la procedura per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale?

La norma prevede anzitutto i seguenti obblighi di comunicazione:

  1. l’Ordine Professionale trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia autonoma;
  2. i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia autonoma.
  • Successivamente le Regioni/Province autonome verificano lo stato vaccinale dei soggetti in elenco ed eventualmente segnalano all’Azienda Sanitaria di residenza i nominativi dei non vaccinati.
  • L’Azienda Sanitaria invita l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione (ovvero l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale, cfr. infra).
  • In caso di mancata presentazione l’Azienda Sanitaria invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino indicandone modalità e termini.
  • Decorsi inutilmente tali termini l’Azienda Sanitaria accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

E’ necessario il consenso dell’interessato alla trasmissione dei dati da parte di Ordini/Datori di lavoro?

La normativa attinente il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Regolamento Europeo 2016/679) autorizza il titolare al trattamento dei dati personali anche in assenza del consenso dell’interessato, qualora ciò sia necessario per adempiere a un obbligo legale e/o sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

In ogni caso, considerata la tipologia di dati in questione (che non parrebbero poter rientrare nella categoria dei c.d. dati sensibili), la ben definita finalità del trattamento (cioè il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla prevenzione dei rischi di contagio) e la relativa limitazione temporale, non parrebbe, ad un primo esame, legittimo un eventuale diniego da parte dell’interessato.

Quali sono le conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale?

La norma prevede espressamente che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Conseguentemente “L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Ciò significa che:

  • il datore di lavoro, se possibile, deve adibire l’interessato a mansioni, anche inferiori, che non implichino contatti personali o che, comunque, non implichino rischi di diffusione del contagio (ipotesi questa che lascia ben poco spazio ad un reimpiego in mansioni effettivamente esperibili), riconoscendo il trattamento corrispondente a tali mansioni;
  • ove ciò non fosse possibile il datore di lavoro sospende dalla prestazione lavorativa l’interessato senza retribuzione (ovviamente fintanto che permanga l’omissione).

Quali sono le conseguenze per il farmacista titolare/direttore responsabile?

Stando alla lettera ed alla ratio della norma parrebbe doversi ritenere che la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportano il rischio di diffusione del contagio operi anche con riguardo a tali figure.

Orbene, beninteso che si tratta di normativa di recentissima emissione e comunque da sottoporre al vaglio di conversione, in mancanza di previsioni specifiche sul punto pare in ogni caso opportuno evidenziare come, ove la sospensione in esame incidesse sulla conduzione professionale della farmacia ex art. 11, comma 1, L. 475/1968, ciò potrebbe astrattamente determinare conseguenze non irrilevanti anche sulla stessa possibilità di apertura dell’esercizio (non potendosi dar luogo a sostituzione temporanea ex art. 11 L 475/68: cfr TAR MARCHE 733/15).

Esistono soggetti esentati dall’obbligo?

Si, la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

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