Vaccinazioni: la responsabilità del farmacista

Come ormai ben noto il Legislatore, nell’ambito della corposa normativa emergenziale atta a contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, ha consentito “in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti” (art. 1, comma 471, L. n. 178/2020).

Con successivo accordo applicativo sottoscritto tra Governo/Regioni/Province Autonome e Federfarma/Assofarm sono state poi definite le modalità esecutive dell’attività di somministrazione dei vaccini in farmacia.

Ciò premesso, in vista dell’avvio della campagna vaccinale e considerata la notevole adesione alla stessa da parte dei titolari di farmacia, cerchiamo di dare risposta ad alcuni dei principali quesiti che preoccupano la categoria.

Quali rischi corre il farmacista vaccinatore?

Il Governo ha anzitutto introdotto una forma di limitazione della responsabilità penale del farmacista vaccinatore.

In particolare, con l’art. 3 del d.l. 44/2021 che, come già detto in precedente articolo (clicca qui), sarà soggetto al vaglio di conversione da parte del Parlamento) è stato previsto che, in ipotesi di reazioni avverse che possano astrattamente integrare i reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale (omicidio colposo e lesioni colpose) “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.   

In altre parole, parrebbe potersi escludere la responsabilità penale quando l’inoculazione sia avvenuta conformemente alle c.d. linee guida: ea sunt tutta la serie di indicazioni, raccomandazioni e buone prassi disponibili.

La medesima limitazione, pur in assenza di specifici interventi normativi, dovrebbe ritenersi applicabile anche all’ipotesi di responsabilità civile per eventuali danni subiti dal soggetto sottoposto a vaccinazione difettando i presupposti della colpa e/o del dolo.

Anche in tal caso, quindi, ove siano state pienamente rispettate le “indicazioni tecniche” disponibili, dovrebbe ritenersi che il farmacista vaccinatore possa andare esente dall’obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

Il farmacista titolare è responsabile anche per fatto dei propri dipendenti/collaboratori?

E’ importante rammentare che, secondo l’ordinaria disciplina codicistica, il datore di lavoro risponde direttamente del danno cagionato a terzi dai propri dipendenti/collaboratori.

Ne deriva che, ove l’inoculazione fosse eseguita dal dipendente in difformità rispetto alle succitate “indicazioni tecniche”, il farmacista datore di lavoro potrebbe essere chiamato al ristoro del danno subito.

Quali accorgimenti può adottare il farmacista vaccinatore?

Per quanto attiene l’ipotesi di responsabilità civile si ritiene possibile il ricorso a forme di assicurazione del rischio professionale che, eventualmente, possano coprire sia il danno cagionato dal titolare/direttore responsabile che quello cagionato dai collaboratori. Ovviamente, ciò presuppone la relativa disponibilità sul mercato.

Non si può infine dimenticare che il farmacista datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti/collaboratori i quali, in relazione all’attività di vaccinazione in farmacia (ma il medesimo discorso potrebbe valere anche per l’eventuale effettuazione di tamponi o test sierologici), potrebbero essere esposti a rischi (anche biologici) lavorativi ulteriori rispetto a quelli ordinari.

In tal caso potrebbe essere opportuna un’integrazione della valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di sicurezza nonché, eventualmente, l’attivazione o l’implementazione della sorveglianza sanitaria mediante medico competente.

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