“Sistema farmacia”: dipendente contagiato dal Covid-19.

Le possibili responsabilità in capo alla farmacia/al titolare e la gestione del soggetto positivo.

La legge pone in capo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e, in particolare, di “adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 C.C).

Tale obbligazione, nell’attuale contesto pandemico, assume valore e contenuto particolari per quanto attiene al “sistema farmacia”.

La peculiarità dell’attività esercitata in farmacia ed il notevole afflusso di avventori, infatti, comportano un marcato pericolo di contagio per il personale.

Ciò ha condotto l’Inail, nell’ottica di individuare le più opportune strategie di prevenzione, a collocare il settore “farmacia” nella classe di rischio più elevata.   

Cosa significa questo per la farmacia/il farmacista titolare?

La farmacia/il farmacista titolare dovrà porre particolare attenzione nell’adozione delle misure di sicurezza.

Questi dovrà quindi certamente adottare tutte quelle misure specifiche previste dai vigenti protocolli (es. messa a disposizione di DPI ed altri presidi, installazione barriere, aerazione) ed avere cura di provvedere al loro costante e continuo aggiornamento secondo il progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia.

Oltre a ciò è necessario provvedere all’aggiornamento della valutazione del rischio (considerando quello biologico da contagio dal virus) ed alla conseguente integrazione del DVR (se presente).

A tali adempimenti dovrà poi necessariamente affiancarsi il rispetto della vigente disciplina in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie (d.l. 44/2021, convertito con L. n. 76/2021), la quale impone la sospensione dall’esercizio delle mansioni che implichino, in qualsiasi forma, il rischio di contagio per tutti gli operatori non vaccinati.

Il datore di lavoro dovrà quindi, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni che non comportino alcun rischio di contagio (v’è da chiedersi quali possano essere) oppure sospendere del tutto la prestazione lavorativa.

Cosa succede se un operatore viene contagiato?

Ovviamente il soggetto positivo dovrà essere allontanato dalla farmacia ed il datore di lavoro dovrà provvedere all’individuazione dei c.d. “contatti stretti” dello stesso sul luogo di lavoro.

Tuttavia, con riferimento agli operatori del “sistema farmacia”, non si applica la misura della quarantena precauzionale.

La farmacia/il farmacista titolare dovrà quindi limitarsi alla “sorveglianza attiva” degli stessi, che consiste sostanzialmente nella vigilanza sulla possibile insorgenza di sintomi. Solo in tal caso dovrà essere disposto l’allontanamento.

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