SCAMBIO <-> FARMACIA – DISPENSARIO FARMACEUTICO

Inversione farmacia – dispensario: un precedente innovativo nel servizio farmaceutico.

Una recente deliberazione regionale ha affrontato positivamente una questione finora priva, per quanto consta di precedenti: la possibilità di autorizzare lo scambio di ubicazione tra una farmacia e un dispensario farmaceutico, mantenendo la presenza di entrambi i presìdi sul territorio comunale.

L’intervento amministrativo rappresenta un precedente di particolare interesse, poiché affronta un’ipotesi organizzativa non prevista in modo esplicito dalla normativa di settore, ma ritenuta compatibile con i principi che regolano il servizio farmaceutico e con l’interesse pubblico alla migliore distribuzione dell’assistenza sul territorio.

 

Il caso.

Nel caso di specie, il titolare di una farmacia e al contempo gestore di un dispensario farmaceutico, entrambi collocati nell’ambito territoriale dello stesso Comune, chiedeva di poter trasferire l’esercizio farmaceutico dal Paese capoluogo, oggetto di continuo spopolamento, ad una frazione comunale, invece oggetto di crescita demografica, e, contestualmente, di trasferire il dispensario farmaceutico dalla medesima frazione al Paese capoluogo.

L’operazione consisteva dunque, in sostanza, nell’inversione di sede tra farmacia e dispensario farmaceutico, adeguando l’offerta farmaceutica all’evoluzione demografica e alle concrete esigenze della popolazione.

 

Il (complesso) procedimento amministrativo.

Nel corso dell’istruttoria, tesa a dimostrare la corrispondenza dell’operazione con l’interesse pubblico al miglior accesso al servizio farmaceutico, sono state coinvolte diverse amministrazioni: il Comune, l’Azienda Sanitaria, l’Ordine provinciale dei Farmacisti e la Regione.

All’esito di ogni necessaria verifica la Giunta regionale ha autorizzato lo scambio di ubicazione tra farmacia e dispensario, ritenendo che tale riorganizzazione fosse maggiormente rispondente alle esigenze assistenziali del territorio interessato, caratterizzato dalla presenza di una popolazione prevalentemente anziana e da condizioni di collegamento fra Paese capoluogo e frazione che rendevano opportuno mantenere un presidio farmaceutico anche nel capoluogo.

La decisione, in particolare, ha valorizzato elementi quali l’evoluzione demografica, la distribuzione della popolazione residente, le condizioni di collegamento tra le diverse località comunali e l’opportunità di mantenere un presidio farmaceutico anche nelle aree meno popolate.

 

Un precedente di interesse per il diritto farmaceutico.

L’importanza del provvedimento va oltre il caso concreto.

La decisione regionale dimostra infatti come l’ordinamento, pur in assenza di una disciplina espressa sullo scambio di sede tra farmacia e dispensario, consenta soluzioni organizzative che possano astrattamente mantenere la funzione “accessoria” o “ancillare” del dispensario a quella del servizio farmaceutico ordinario quando essa risulti coerente con la soddisfazione dell’interesse pubblico garantito dal servizio farmaceutico.

La stessa deliberazione richiama la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il mantenimento o l’istituzione di un dispensario debba essere valutato alla luce delle concrete esigenze assistenziali del territorio, bilanciando la tutela della concorrenza con il principio della capillare distribuzione del farmaco e della prossimità del servizio.

In questo contesto, il provvedimento costituisce un significativo precedente amministrativo, suscettibile di rappresentare un importante punto di riferimento per situazioni analoghe.

 

Profili di competenza amministrativa

La vicenda offre anche l’occasione per riflettere sul tema della competenza amministrativa in materia di concreta allocazione del servizio farmaceutico sul territorio.

Difatti, se è vero che, per giurisprudenza ormai consolidata, a seguito delle riforme di settore intervenute a decorrere dal 2011, la competenza in materia di autorizzazioni al trasferimento delle farmacie stia in capo al Comune, è altrettanto vero che l’art. 1 della L. n. 221/1968, così come modificato dalla L. n. 362/1991 riserva alle Regioni il potere di istituire dispensari.

Ci si è pertanto interrogati su quale dovesse essere, alla luce di ciò, il soggetto competente ad autorizzare il trasferimento del dispensario già istituito.

Nel caso di specie, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di essere il soggetto competente.

Per parte nostra si ritiene invece che, anche nel caso del trasferimento del dispensario, in applicazione dei principi già affermati in materia di trasferimento delle farmacie, la competenza debba essere ugualmente riservata ai Comuni, quali enti di governo più prossimi ai cittadini e quindi meglio consapevoli delle esigenze del territorio.

Infatti la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico ex art. 1 L. 468/1975, in cui a nostro avviso rientra anche il trasferimento del dispensario, non può che riservare al Comune un atto che incida in modo concreto sulla modalità di erogazione del servizio farmaceutico in relazione alle effettive esigenze della popolazione residente.

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